Il Tribunale di Milano ha accertato la responsabilità professionale di un avvocato e la corresponsabilità del consulente tecnico autore della consulenza tecnica posta alla base dell’azione, a seguito di una causa civile instaurata contro un istituto di credito sulla base di una documentazione risultata insufficiente e di una consulenza tecnica ritenuta gravemente inadeguata.

Con la sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, il Tribunale di Milano ha in particolare disposto la risoluzione dei rapporti professionali e condannato il legale alla restituzione dei compensi percepiti, oltre al risarcimento dell’ulteriore danno riconosciuto, rilevando nella motivazione anche la corresponsabilità del consulente autore della perizia tecnica sulla quale era stata fondata l’azione giudiziaria.
Secondo quanto emerge dalla decisione, infatti, la causa contro la banca era stata intrapresa senza aver preventivamente acquisito tutti gli elementi documentali che lo stesso legale considerava indispensabili per sostenerne le ragioni e facendo sostanzialmente affidamento su una consulenza tecnica di parte priva di una base documentale sufficiente e risultata metodologicamente e concettualmente errata, come già emerso nel giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca anche attraverso le valutazioni del CTU ivi nominato.
Spiace ovviamente per le conseguenze patite dai professionisti – avvocato e consulente tecnico, nel caso specifico un commercialista incaricato di redigere la perizia econometrica – ma la sentenza offre uno spunto importante non soltanto per i legali, ma anche per chi opera quotidianamente nell’ambito della prova digitale quale il consulente informatico forense.
Prima di formulare conclusioni in una perizia informatica e, a maggior ragione, prima di instaurare un giudizio, occorre infatti sempre valutare quali evidenze siano effettivamente disponibili, quali possano essere acquisite direttamente dai sistemi del cliente – ove opportuno mediante copia forense – e quali debbano invece essere tempestivamente richieste a soggetti terzi: log di accesso e di traffico, tracciati e record bancari, tabulati, dati detenuti dai provider, informazioni presenti sui dispositivi e ogni altra evidenza tecnica potenzialmente rilevante.
Attenzione alla documentazione probatoria
La sentenza, sotto questo profilo, è particolarmente significativa perché evidenzia che la causa era stata instaurata senza disporre di documenti che lo stesso legale aveva indicato come indispensabili per sostenere le proprie conclusioni.
Il Tribunale ricostruisce infatti una sequenza temporale particolarmente eloquente: la documentazione bancaria era stata formalmente richiesta poco prima dell’introduzione della controversia, ma l’atto di citazione era stato predisposto senza attenderne l’acquisizione. La consulenza tecnica sulla quale l’azione si fondava era quindi stata elaborata senza disporre di una parte essenziale dei documenti contrattuali necessari a verificare proprio le anomalie che si sostenevano esistenti.
Il problema, dunque, non consiste semplicemente nell’aver perso una causa – tra l’altro, in tal senso, i professionisti hanno obbligo di mezzi e non di risultato – bensì l’avere formulato conclusioni tecniche e aver costruito su di esse una strategia processuale senza disporre degli elementi documentali necessari per verificarne preventivamente la fondatezza.
Anche questo è un principio che può essere agevolmente trasposto nell’ambito dell’informatica forense: un’ipotesi tecnica può essere ragionevole e meritevole di approfondimento, ma non per questo può essere trasformata in una conclusione peritale se i dati disponibili non consentono di dimostrarla o, quantomeno, la difficoltà va rappresentata ad avvocato e cliente/committente, che valuteranno – in particolare il legale – se ha comunque senso produrre un elaborato tecnico a supporto della strategia difensiva, anche se magari debole o basato su insufficienti elementi probatori.
Occorre distinguere chiaramente tra ciò che i dati dimostrano, ciò che rendono probabile, ciò che è soltanto compatibile con essi e ciò che, in assenza di ulteriori elementi, rimane una semplice ipotesi e, come vedremo più avanti, anche ciò che può confutare o indebolire la tesi difensiva.
La volatilità della prova digitale
Questo aspetto assume ancora maggiore rilievo nel mondo della prova digitale, spesso caratterizzata da una significativa volatilità, dovuta al fatto che per questioni di data retention, i dati spesso durano pochi giorni, settimane o quando va bene mesi, poi scompaiono.
Alcuni log vengono conservati soltanto per periodi limitati; determinati dati possono essere sovrascritti; account, servizi cloud e dispositivi possono cambiare stato; un computer o uno smartphone possono essere sostituiti, formattati, aggiornati, assegnati a nuovi soggetti o persino rotti o persi; un servizio online può modificare i propri sistemi di logging o le proprie politiche di conservazione, gli account possono scadere, essere chiusi o disabilitati.
Informazioni disponibili all’inizio della controversia potrebbero quindi non esserlo più quando viene disposta una CTU, magari mesi o anni dopo: per questo motivo non è sufficiente domandarsi quali prove serviranno durante il processo, è necessario valutare anche quando quelle prove debbano essere acquisite e preservate.
In alcuni casi potrebbe essere opportuno procedere immediatamente a una copia forense del dispositivo o dei dati – anche remoti, in cloud, su account online – disponibili; in altri occorrerà inviare tempestivamente una richiesta di conservazione o acquisizione a un soggetto terzo; in altri ancora sarà necessario valutare insieme al legale quali strumenti processuali possano consentire di ottenere dati non direttamente accessibili alla parte.
Legittimità di acquisizione e utilizzo di evidenze digitali
Esiste poi un secondo problema, distinto dalla mera conservazione tecnica dell’informazione: anche quando il dato continua materialmente a esistere, non è detto che possa essere acquisito o prodotto nel procedimento in qualunque momento. Mai dimenticare che disponibilità tecnica, possibilità pratica di acquisizione forense, producibilità in Giudizio, ammissibilità e utilizzabilità processuale non sono necessariamente la stessa cosa.
Un dato che sarebbe stato possibile ottenere e produrre tempestivamente può risultare molto più difficile – o in alcuni casi impossibile – da introdurre nel processo quando siano già maturate determinate preclusioni, questo rende ancora più importante il coordinamento tra legale e consulente tecnico nelle fasi iniziali della controversia: il consulente deve sapere non soltanto quali informazioni potrebbero avere valore tecnico, ma anche quali siano le esigenze e le tempistiche processuali entro le quali devono essere identificate, acquisite e messe a disposizione del difensore.
Acquisire ma valutare cosa produrre in Giudizio
Esiste però anche il problema opposto: non sempre acquisire indiscriminatamente grandi quantità di informazioni e riversarle integralmente nel procedimento costituisce la scelta migliore. Una corretta attività forense dovrebbe certamente preservare le fonti rilevanti nella maniera più completa possibile, ma acquisizione, analisi e produzione processuale sono momenti differenti.
È perfettamente possibile – e spesso opportuno – acquisire integralmente una fonte digitale per garantirne la conservazione e l’autenticità, per poi individuare attraverso l’analisi gli elementi effettivamente pertinenti alle questioni oggetto del procedimento.
Prima di produrre documentazione tecnica occorre inoltre conoscerne realmente il contenuto: capita più frequentemente di quanto si possa immaginare che un’e-mail, un file di log, uno screenshot, i metadati di un documento o una porzione di una timeline contengano elementi che non rafforzano la ricostruzione inizialmente prospettata ma, al contrario, la indeboliscono, la contraddicono oppure offrono alla controparte una diversa chiave interpretativa dei fatti.
Il compito del consulente tecnico non è ignorare questi elementi, al contrario, una seria analisi forense deve individuarli, contestualizzarli e segnalarli al legale, affinché quest’ultimo possa valutare consapevolmente la strategia processuale e informare correttamente il cliente.
Un consiglio, in tal senso, è quello di acquisire separatamente le evidenze digitali, in modo da poterle poi eventualmente scorporare, produrne soltanto una parte (ad esempio quella positiva) ed escluderne un’altra (ad esempio quella negativa, superflua o neutra) senza che ciò che viene prodotto in causa possa subirne un’influenza.
La qualità dell’evidenza digitale
Un ulteriore insegnamento riguarda il rapporto tra completezza dell’evidenza e forza delle conclusioni: la sentenza prende in esame una perizia che aveva quantificato differenze economiche molto rilevanti pur in assenza di documenti contrattuali che risultavano necessari per verificare alcune delle anomalie ipotizzate. Il problema metodologico, in termini generali, è evidente: quanto più incompleto è il dato di partenza, tanto maggiore deve essere la cautela nella formulazione delle conclusioni.
Nell’informatica forense lo stesso principio vale in modo trasversale: l’assenza di una parte dei log, l’indisponibilità del dispositivo originario, una timeline incompleta, la mancanza di dati lato server o l’impossibilità di validare un artefatto possono non impedire ogni valutazione, ma vi è il rischio che incidano sul livello di confidenza attribuito alla conclusione.
Una relazione tecnicamente corretta dovrebbe quindi dichiarare con chiarezza quali fonti sono state esaminate, quali non erano disponibili, quali assunzioni sono state necessarie e con quale grado di certezza o probabilità può essere sostenuta ciascuna conclusione, anche se sta sempre poi al legale valutare come giustificare l’inserimento di una prova piuttosto che un’altra, specificando eventuale indisponibilità, mancata opportunità o semplicemente non motivando l’assenza dei dati non prodotti.
La valutazione preliminare delle evidenze digitali
Per questo motivo, una corretta strategia processuale dovrebbe partire, nei casi nei quali la componente tecnica ha un peso significativo, da una vera e propria valutazione preliminare delle evidenze digitali, fatta dal legale con lo stretto supporto del consulente informatico forense.
Ricordiamo che avvocato e consulente tecnico di parte devono, per massimizzare la possibilità di vittoria e minimizzare quella di soccombenza, collaborare per pesare ogni singola evidenza digitale e l’opportunità (o il rischio) di utilizzo in causa.
Questa fase preliminare permette di comprendere non soltanto quali siano gli elementi favorevoli, ma anche quali prove manchino, quali non siano più acquisibili, quali presentino limiti tecnici e quali possano addirittura essere incompatibili – se non contrarie – con la ricostruzione prospettata dal cliente.
Il consulente tecnico e la tesi difensiva
Questo è probabilmente questo uno degli insegnamenti più interessanti che la vicenda può offrire a chi svolge attività di consulenza tecnica: il ruolo del consulente di parte non dovrebbe essere quello di costruire a posteriori una spiegazione tecnica compatibile con la tesi del proprio cliente, ma di sottoporre quella tesi a verifica.
Ciò significa ricercare gli elementi che la sostengono, ma anche quelli che potrebbero smentirla: verificare ipotesi alternative, esplicitare le assunzioni sulle quali si fondano le conclusioni, distinguere i fatti accertati dalle inferenze e dalle semplici possibilità tecniche.
Una perizia di parte metodologicamente debole – o formulata sulla base di dati insufficienti – non soltanto rischia di essere confutata dal CTU o dal consulente della controparte, ma può finire per compromettere l’intera impostazione della controversia.
Ancora più rischiosa è una consulenza nella quale le conclusioni siano state formulate prima di aver acquisito e analizzato le evidenze necessarie a verificarle, a meno che ovviamente tale formulazione non sia condivisa dal legale per strategia processuale e si decida di utilizzarla pur in mancanza di solide basi probatorie.
Il rapporto tra avvocato e consulente tecnico
La sentenza contiene anche un passaggio di particolare interesse sul rapporto tra competenza giuridica e competenza tecnica: il Tribunale osserva infatti che l’avvocato non poteva semplicemente sostenere di non essere in grado di verificare le valutazioni specialistiche contenute nella perizia.
Non si pretende naturalmente che il legale sostituisca il consulente tecnico nello svolgimento delle analisi tecniche, ma che eserciti almeno quel controllo necessario a verificare che le conclusioni sulle quali intende fondare l’azione siano basate su dati oggettivi, specifici e sufficientemente documentati.
Il principio è importante perché definisce correttamente i due ruoli: il consulente tecnico deve rispondere della metodologia utilizzata, dei dati analizzati, delle inferenze formulate e dei limiti delle proprie conclusioni mentre l’avvocato deve comprendere quale sia il valore probatorio di quelle conclusioni, verificarne la coerenza con la strategia processuale e chiedere gli approfondimenti necessari prima di farne il fondamento di un’azione giudiziaria.
Questo dovrebbe ricordare che lato legale e tecnico non sono due attività indipendenti che si incontrano soltanto al momento del deposito di una relazione tecnica, ma di competenze differenti che dovrebbero dialogare fin dalle prime fasi della controversia.
Quando le prove digitali non sono sufficienti
C’è infine un altro passaggio della sentenza che merita particolare attenzione: il Tribunale richiama espressamente il dovere dell’avvocato di informare, sollecitare e, ove necessario, dissuadere il cliente dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.
Il punto è che affinché il legale possa assolvere correttamente questo compito, quando il contenzioso dipende in misura significativa da questioni informatiche deve poter disporre di una valutazione tecnica sufficientemente affidabile, chiara, onesta e completa, al punto da includere, magari in via riservata, anche note sugli elementi mancanti o persino contrari alla linea difensiva.
Questo significa che anche il consulente dovrebbe avere la capacità – e l’indipendenza professionale – di dire che i dati disponibili non consentono di raggiungere la conclusione desiderata dal cliente o, peggio ancora, che parte delle prove potrebbe smontare la tesi legale.
Un risultato negativo, inconcludente o incompatibile con l’ipotesi iniziale non costituisce necessariamente il fallimento dell’attività forense: può invece essere proprio l’informazione che consente al legale e al cliente di evitare un contenzioso privo di sufficienti basi probatorie, l’importante è essere chiari, anticipare le possibili mosse/contestazioni di controparte, pensare a cosa il legale potrebbe dover conoscere per poter fare le sue valutazioni.
Dove scaricare la Sentenza del Tribunale di Milano
È possibile ottenere il download gratuito della Sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, proc. RG 45156/2021 del Tribunale di Milano presso la Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia accedendo al portale BDP Giustizia all’indirizzo https://bdp.giustizia.it accedendo con SPID o CIE: il servizio è gratuito per tutti i cittadini italiani e si possono scaricare direttamente i PDF di sentenze, decreti e ordinanze provenienti dal SICI.

All’interno della Banca Dati sono disponibili gratuitamente per la ricerca, la consultazione e il download degli abstract e i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze) provenienti dal Sistema Informatico del Settore Civile (SICI) dal 01/01/2016 ad oggi.
La Banca Dati BDP del Ministero della Giustizia non include i provvedimenti relativi a famiglia, minori e stato persona ed è stata progettata per fornire un accesso agevole e affidabile a provvedimenti pubblicati in ambito civile.
Per scaricare direttamente la Sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, proc. RG 45156/2021 del Tribunale di Milano e avviare il download del PDF del documento pubblico è sufficiente collegarsi alla banca dati BDP e inserire i dati della sentenza:
- Distretto: MILANO
- Ufficio: TRIBUNALE DI MILANO
- Numero: 6677
- Anno: 2026
A questo punto è sufficiente cliccare sul bottone Ricerca per ottenere la sentenza desiderata.
In alternativa, si può accedere direttamente alla Sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, proc. RG 45156/2021 del Tribunale di Milano (NRG 45156/2021 deposito minuta 11/08/2026, pubblicazione 11/08/2026) cliccando direttamente su questo link, conformato per ottenere la sentenza specifica senza aprire i risultati della ricerca.
Conclusioni
In base a quanto abbiamo rilevato con l’analisi della sentenza, possiamo concludere che prima di iniziare una causa è fondamentale che l’avvocato, anche grazie al supporto del consulente tecnico, abbia piena consapevolezza non soltanto delle prove favorevoli, ma anche di quelle mancanti, non più acquisibili, tecnicamente insufficienti, ambigue o addirittura contrarie alla tesi che si vorrebbe sostenere, valutando con lucidità il rischio processuale che ne deriva e mettendo il cliente nella condizione di assumere una decisione realmente informata.
La digital forensics, in altre parole, non dovrebbe servire soltanto a produrre una perizia informatica quando la causa è già iniziata, ma dovrebbe intervenire prima, per verificare se esistano realmente evidenze sufficienti per iniziarla e, soprattutto, per comprendere con quali limiti quelle evidenze consentano di sostenere la ricostruzione che si intende portare in giudizio.
Nota metodologica
Le considerazioni in materia di prova digitale contenute in questo articolo costituiscono un’estensione tecnico-professionale dei principi e dei fatti esaminati nella sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, proc. RG 45156/2021, Tribunale di Milano.
Precisiamo che il provvedimento riguarda una controversia in materia bancaria e una perizia econometrica, non una perizia informatica e il consulente coinvolto nella causa non è un consulente informatico forense bensì un commercialista: i riferimenti a copia forense, log, dati dei provider, dispositivi, volatilità e analisi delle evidenze digitali sono quindi applicazioni generali ai contesti di informatica forense che ho voluto utilizzare per contestualizzare il problema in un’area che ritengo compatibile con quanto descritto in sentenza, non si tratta di affermazioni testuali del Tribunale su tali specifici strumenti, come si può peraltro verificare scaricando la sentenza originale dal sito della Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia.
