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Responsabilità professionale, consulenza tecnica e prova digitale: sentenza 6677, 11 agosto 2026, Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha accertato la responsabilità professionale di un avvocato e la corresponsabilità del consulente tecnico autore della consulenza tecnica posta alla base dell’azione, a seguito di una causa civile instaurata contro un istituto di credito sulla base di una documentazione risultata insufficiente e di una consulenza tecnica ritenuta gravemente inadeguata.

Sentenza n. 6677/2026 del Tribunale di Milano - Responsabilità dell'avvocato e del consulente tecnico

Con la sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, il Tribunale di Milano ha in particolare disposto la risoluzione dei rapporti professionali e condannato il legale alla restituzione dei compensi percepiti, oltre al risarcimento dell’ulteriore danno riconosciuto, rilevando nella motivazione anche la corresponsabilità del consulente autore della perizia tecnica sulla quale era stata fondata l’azione giudiziaria.

Secondo quanto emerge dalla decisione, infatti, la causa contro la banca era stata intrapresa senza aver preventivamente acquisito tutti gli elementi documentali che lo stesso legale considerava indispensabili per sostenerne le ragioni e facendo sostanzialmente affidamento su una consulenza tecnica di parte priva di una base documentale sufficiente e risultata metodologicamente e concettualmente errata, come già emerso nel giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca anche attraverso le valutazioni del CTU ivi nominato.

Spiace ovviamente per le conseguenze patite dai professionisti – avvocato e consulente tecnico, nel caso specifico un commercialista incaricato di redigere la perizia econometrica – ma la sentenza offre uno spunto importante non soltanto per i legali, ma anche per chi opera quotidianamente nell’ambito della prova digitale quale il consulente informatico forense.

Prima di formulare conclusioni in una perizia informatica e, a maggior ragione, prima di instaurare un giudizio, occorre infatti sempre valutare quali evidenze siano effettivamente disponibili, quali possano essere acquisite direttamente dai sistemi del cliente – ove opportuno mediante copia forense – e quali debbano invece essere tempestivamente richieste a soggetti terzi: log di accesso e di traffico, tracciati e record bancari, tabulati, dati detenuti dai provider, informazioni presenti sui dispositivi e ogni altra evidenza tecnica potenzialmente rilevante.

Attenzione alla documentazione probatoria

La sentenza, sotto questo profilo, è particolarmente significativa perché evidenzia che la causa era stata instaurata senza disporre di documenti che lo stesso legale aveva indicato come indispensabili per sostenere le proprie conclusioni.

Il Tribunale ricostruisce infatti una sequenza temporale particolarmente eloquente: la documentazione bancaria era stata formalmente richiesta poco prima dell’introduzione della controversia, ma l’atto di citazione era stato predisposto senza attenderne l’acquisizione. La consulenza tecnica sulla quale l’azione si fondava era quindi stata elaborata senza disporre di una parte essenziale dei documenti contrattuali necessari a verificare proprio le anomalie che si sostenevano esistenti.

Il problema, dunque, non consiste semplicemente nell’aver perso una causa – tra l’altro, in tal senso, i professionisti hanno obbligo di mezzi e non di risultato – bensì l’avere formulato conclusioni tecniche e aver costruito su di esse una strategia processuale senza disporre degli elementi documentali necessari per verificarne preventivamente la fondatezza.

Anche questo è un principio che può essere agevolmente trasposto nell’ambito dell’informatica forense: un’ipotesi tecnica può essere ragionevole e meritevole di approfondimento, ma non per questo può essere trasformata in una conclusione peritale se i dati disponibili non consentono di dimostrarla o, quantomeno, la difficoltà va rappresentata ad avvocato e cliente/committente, che valuteranno – in particolare il legale – se ha comunque senso produrre un elaborato tecnico a supporto della strategia difensiva, anche se magari debole o basato su insufficienti elementi probatori.

Occorre distinguere chiaramente tra ciò che i dati dimostrano, ciò che rendono probabile, ciò che è soltanto compatibile con essi e ciò che, in assenza di ulteriori elementi, rimane una semplice ipotesi e, come vedremo più avanti, anche ciò che può confutare o indebolire la tesi difensiva.

La volatilità della prova digitale

Questo aspetto assume ancora maggiore rilievo nel mondo della prova digitale, spesso caratterizzata da una significativa volatilità, dovuta al fatto che per questioni di data retention, i dati spesso durano pochi giorni, settimane o quando va bene mesi, poi scompaiono.

Alcuni log vengono conservati soltanto per periodi limitati; determinati dati possono essere sovrascritti; account, servizi cloud e dispositivi possono cambiare stato; un computer o uno smartphone possono essere sostituiti, formattati, aggiornati, assegnati a nuovi soggetti o persino rotti o persi; un servizio online può modificare i propri sistemi di logging o le proprie politiche di conservazione, gli account possono scadere, essere chiusi o disabilitati.

Informazioni disponibili all’inizio della controversia potrebbero quindi non esserlo più quando viene disposta una CTU, magari mesi o anni dopo: per questo motivo non è sufficiente domandarsi quali prove serviranno durante il processo, è necessario valutare anche quando quelle prove debbano essere acquisite e preservate.

In alcuni casi potrebbe essere opportuno procedere immediatamente a una copia forense del dispositivo o dei dati – anche remoti, in cloud, su account online – disponibili; in altri occorrerà inviare tempestivamente una richiesta di conservazione o acquisizione a un soggetto terzo; in altri ancora sarà necessario valutare insieme al legale quali strumenti processuali possano consentire di ottenere dati non direttamente accessibili alla parte.

Legittimità di acquisizione e utilizzo di evidenze digitali

Esiste poi un secondo problema, distinto dalla mera conservazione tecnica dell’informazione: anche quando il dato continua materialmente a esistere, non è detto che possa essere acquisito o prodotto nel procedimento in qualunque momento. Mai dimenticare che disponibilità tecnica, possibilità pratica di acquisizione forense, producibilità in Giudizio, ammissibilità e utilizzabilità processuale non sono necessariamente la stessa cosa.

Un dato che sarebbe stato possibile ottenere e produrre tempestivamente può risultare molto più difficile – o in alcuni casi impossibile – da introdurre nel processo quando siano già maturate determinate preclusioni, questo rende ancora più importante il coordinamento tra legale e consulente tecnico nelle fasi iniziali della controversia: il consulente deve sapere non soltanto quali informazioni potrebbero avere valore tecnico, ma anche quali siano le esigenze e le tempistiche processuali entro le quali devono essere identificate, acquisite e messe a disposizione del difensore.

Acquisire ma valutare cosa produrre in Giudizio

Esiste però anche il problema opposto: non sempre acquisire indiscriminatamente grandi quantità di informazioni e riversarle integralmente nel procedimento costituisce la scelta migliore. Una corretta attività forense dovrebbe certamente preservare le fonti rilevanti nella maniera più completa possibile, ma acquisizione, analisi e produzione processuale sono momenti differenti.

È perfettamente possibile – e spesso opportuno – acquisire integralmente una fonte digitale per garantirne la conservazione e l’autenticità, per poi individuare attraverso l’analisi gli elementi effettivamente pertinenti alle questioni oggetto del procedimento.

Prima di produrre documentazione tecnica occorre inoltre conoscerne realmente il contenuto: capita più frequentemente di quanto si possa immaginare che un’e-mail, un file di log, uno screenshot, i metadati di un documento o una porzione di una timeline contengano elementi che non rafforzano la ricostruzione inizialmente prospettata ma, al contrario, la indeboliscono, la contraddicono oppure offrono alla controparte una diversa chiave interpretativa dei fatti.

Il compito del consulente tecnico non è ignorare questi elementi, al contrario, una seria analisi forense deve individuarli, contestualizzarli e segnalarli al legale, affinché quest’ultimo possa valutare consapevolmente la strategia processuale e informare correttamente il cliente.

Un consiglio, in tal senso, è quello di acquisire separatamente le evidenze digitali, in modo da poterle poi eventualmente scorporare, produrne soltanto una parte (ad esempio quella positiva) ed escluderne un’altra (ad esempio quella negativa, superflua o neutra) senza che ciò che viene prodotto in causa possa subirne un’influenza.

La qualità dell’evidenza digitale

Un ulteriore insegnamento riguarda il rapporto tra completezza dell’evidenza e forza delle conclusioni: la sentenza prende in esame una perizia che aveva quantificato differenze economiche molto rilevanti pur in assenza di documenti contrattuali che risultavano necessari per verificare alcune delle anomalie ipotizzate. Il problema metodologico, in termini generali, è evidente: quanto più incompleto è il dato di partenza, tanto maggiore deve essere la cautela nella formulazione delle conclusioni.

Nell’informatica forense lo stesso principio vale in modo trasversale: l’assenza di una parte dei log, l’indisponibilità del dispositivo originario, una timeline incompleta, la mancanza di dati lato server o l’impossibilità di validare un artefatto possono non impedire ogni valutazione, ma vi è il rischio che incidano sul livello di confidenza attribuito alla conclusione.

Una relazione tecnicamente corretta dovrebbe quindi dichiarare con chiarezza quali fonti sono state esaminate, quali non erano disponibili, quali assunzioni sono state necessarie e con quale grado di certezza o probabilità può essere sostenuta ciascuna conclusione, anche se sta sempre poi al legale valutare come giustificare l’inserimento di una prova piuttosto che un’altra, specificando eventuale indisponibilità, mancata opportunità o semplicemente non motivando l’assenza dei dati non prodotti.

La valutazione preliminare delle evidenze digitali

Per questo motivo, una corretta strategia processuale dovrebbe partire, nei casi nei quali la componente tecnica ha un peso significativo, da una vera e propria valutazione preliminare delle evidenze digitali, fatta dal legale con lo stretto supporto del consulente informatico forense.

Ricordiamo che avvocato e consulente tecnico di parte devono, per massimizzare la possibilità di vittoria e minimizzare quella di soccombenza, collaborare per pesare ogni singola evidenza digitale e l’opportunità (o il rischio) di utilizzo in causa.

Questa fase preliminare permette di comprendere non soltanto quali siano gli elementi favorevoli, ma anche quali prove manchino, quali non siano più acquisibili, quali presentino limiti tecnici e quali possano addirittura essere incompatibili – se non contrarie – con la ricostruzione prospettata dal cliente.

Il consulente tecnico e la tesi difensiva

Questo è probabilmente questo uno degli insegnamenti più interessanti che la vicenda può offrire a chi svolge attività di consulenza tecnica: il ruolo del consulente di parte non dovrebbe essere quello di costruire a posteriori una spiegazione tecnica compatibile con la tesi del proprio cliente, ma di sottoporre quella tesi a verifica.

Ciò significa ricercare gli elementi che la sostengono, ma anche quelli che potrebbero smentirla: verificare ipotesi alternative, esplicitare le assunzioni sulle quali si fondano le conclusioni, distinguere i fatti accertati dalle inferenze e dalle semplici possibilità tecniche.

Una perizia di parte metodologicamente debole – o formulata sulla base di dati insufficienti – non soltanto rischia di essere confutata dal CTU o dal consulente della controparte, ma può finire per compromettere l’intera impostazione della controversia.

Ancora più rischiosa è una consulenza nella quale le conclusioni siano state formulate prima di aver acquisito e analizzato le evidenze necessarie a verificarle, a meno che ovviamente tale formulazione non sia condivisa dal legale per strategia processuale e si decida di utilizzarla pur in mancanza di solide basi probatorie.

Il rapporto tra avvocato e consulente tecnico

La sentenza contiene anche un passaggio di particolare interesse sul rapporto tra competenza giuridica e competenza tecnica: il Tribunale osserva infatti che l’avvocato non poteva semplicemente sostenere di non essere in grado di verificare le valutazioni specialistiche contenute nella perizia.

Non si pretende naturalmente che il legale sostituisca il consulente tecnico nello svolgimento delle analisi tecniche, ma che eserciti almeno quel controllo necessario a verificare che le conclusioni sulle quali intende fondare l’azione siano basate su dati oggettivi, specifici e sufficientemente documentati.

Il principio è importante perché definisce correttamente i due ruoli: il consulente tecnico deve rispondere della metodologia utilizzata, dei dati analizzati, delle inferenze formulate e dei limiti delle proprie conclusioni mentre l’avvocato deve comprendere quale sia il valore probatorio di quelle conclusioni, verificarne la coerenza con la strategia processuale e chiedere gli approfondimenti necessari prima di farne il fondamento di un’azione giudiziaria.

Questo dovrebbe ricordare che lato legale e tecnico non sono due attività indipendenti che si incontrano soltanto al momento del deposito di una relazione tecnica, ma di competenze differenti che dovrebbero dialogare fin dalle prime fasi della controversia.

Quando le prove digitali non sono sufficienti

C’è infine un altro passaggio della sentenza che merita particolare attenzione: il Tribunale richiama espressamente il dovere dell’avvocato di informare, sollecitare e, ove necessario, dissuadere il cliente dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.

Il punto è che affinché il legale possa assolvere correttamente questo compito, quando il contenzioso dipende in misura significativa da questioni informatiche deve poter disporre di una valutazione tecnica sufficientemente affidabile, chiara, onesta e completa, al punto da includere, magari in via riservata, anche note sugli elementi mancanti o persino contrari alla linea difensiva.

Questo significa che anche il consulente dovrebbe avere la capacità – e l’indipendenza professionale – di dire che i dati disponibili non consentono di raggiungere la conclusione desiderata dal cliente o, peggio ancora, che parte delle prove potrebbe smontare la tesi legale.

Un risultato negativo, inconcludente o incompatibile con l’ipotesi iniziale non costituisce necessariamente il fallimento dell’attività forense: può invece essere proprio l’informazione che consente al legale e al cliente di evitare un contenzioso privo di sufficienti basi probatorie, l’importante è essere chiari, anticipare le possibili mosse/contestazioni di controparte, pensare a cosa il legale potrebbe dover conoscere per poter fare le sue valutazioni.

Dove scaricare la Sentenza del Tribunale di Milano

È possibile ottenere il download gratuito della Sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, proc. RG 45156/2021 del Tribunale di Milano presso la Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia accedendo al portale BDP Giustizia all’indirizzo https://bdp.giustizia.it accedendo con SPID o CIE: il servizio è gratuito per tutti i cittadini italiani e si possono scaricare direttamente i PDF di sentenze, decreti e ordinanze provenienti dal SICI.

Download gratuito delle Sentenze del Tribunale

All’interno della Banca Dati sono disponibili gratuitamente per la ricerca, la consultazione e il download degli abstract e i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze) provenienti dal Sistema Informatico del Settore Civile (SICI) dal 01/01/2016 ad oggi.

La Banca Dati BDP del Ministero della Giustizia non include i provvedimenti relativi a famiglia, minori e stato persona ed è stata progettata per fornire un accesso agevole e affidabile a provvedimenti pubblicati in ambito civile.

Per scaricare direttamente la Sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, proc. RG 45156/2021 del Tribunale di Milano e avviare il download del PDF del documento pubblico è sufficiente collegarsi alla banca dati BDP e inserire i dati della sentenza:

  • Distretto: MILANO
  • Ufficio: TRIBUNALE DI MILANO
  • Numero: 6677
  • Anno: 2026

A questo punto è sufficiente cliccare sul bottone Ricerca per ottenere la sentenza desiderata.

In alternativa, si può accedere direttamente alla Sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, proc. RG 45156/2021 del Tribunale di Milano (NRG 45156/2021 deposito minuta 11/08/2026, pubblicazione 11/08/2026) cliccando direttamente su questo link, conformato per ottenere la sentenza specifica senza aprire i risultati della ricerca.

Conclusioni

In base a quanto abbiamo rilevato con l’analisi della sentenza, possiamo concludere che prima di iniziare una causa è fondamentale che l’avvocato, anche grazie al supporto del consulente tecnico, abbia piena consapevolezza non soltanto delle prove favorevoli, ma anche di quelle mancanti, non più acquisibili, tecnicamente insufficienti, ambigue o addirittura contrarie alla tesi che si vorrebbe sostenere, valutando con lucidità il rischio processuale che ne deriva e mettendo il cliente nella condizione di assumere una decisione realmente informata.

La digital forensics, in altre parole, non dovrebbe servire soltanto a produrre una perizia informatica quando la causa è già iniziata, ma dovrebbe intervenire prima, per verificare se esistano realmente evidenze sufficienti per iniziarla e, soprattutto, per comprendere con quali limiti quelle evidenze consentano di sostenere la ricostruzione che si intende portare in giudizio.

Nota metodologica

Le considerazioni in materia di prova digitale contenute in questo articolo costituiscono un’estensione tecnico-professionale dei principi e dei fatti esaminati nella sentenza n. 6677 dell’11 agosto 2026, proc. RG 45156/2021, Tribunale di Milano.

Precisiamo che il provvedimento riguarda una controversia in materia bancaria e una perizia econometrica, non una perizia informatica e il consulente coinvolto nella causa non è un consulente informatico forense bensì un commercialista: i riferimenti a copia forense, log, dati dei provider, dispositivi, volatilità e analisi delle evidenze digitali sono quindi applicazioni generali ai contesti di informatica forense che ho voluto utilizzare per contestualizzare il problema in un’area che ritengo compatibile con quanto descritto in sentenza, non si tratta di affermazioni testuali del Tribunale su tali specifici strumenti, come si può peraltro verificare scaricando la sentenza originale dal sito della Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia.

Con Le Iene su IA, lavoro e contenuti online

L’AI sta sostituendo il lavoro umano?

In prossimità della festa dei lavoratori è andato in onda un servizio de Le Iene sull’Intelligenza Artificiale che sta, velocemente, sostituendo i lavoratori. È venuto fuori davvero un piccolo capolavoro, grazie all’abile conduzione di Alessandro Sortino, la sempre ottima regia di Marco Fubini e il puntuale intervento di Salvatore Aranzulla, che ha raccontato la sua esperienza di divulgatore informatico e imprenditore.

Alessandro Sortino e Paolo Dal Checco nella puntata sulla AI a Le Iene

Nel pezzo – al quale ho contribuito come consulente informatico forense per Le Iene – partiamo dal mondo del lavoro mostrando come quello che sembrava un futuro lontano sia già diventato realtà. Le grandi aziende tech, come Meta, stanno tagliando migliaia di posti di lavoro: solo nel 2025 le Big Tech hanno lasciato a casa 100.000 persone, e la stessa Meta ha annunciato un taglio del 20% della sua forza lavoro.

Ragionando sui posti di lavoro che possono più facilmente essere sostituiti, emerge una discriminante piuttosto secca: chiunque faccia smart working o lavoro agile oggi è tra i primi a rischiare la sostituzione da un’IA addestrata per svolgere le stesse mansioni da remoto, dato che l’interfaccia con il resto del mondo è digitale (chat, email, telefono, etc…) e su questo canale l’IA è sempre più forte, al punto che ormai è possibile interagire con centri di assistenza totalmente gestiti da intelligenza artificiale senza rendersi conto che dall’altra parte non ci sono esseri umani.

Paolo Dal Checco - Perito Informatico Forense collabora con Le Iene

Alessandro Sortino ha spostato il piano di analisi dal tecnico agli aspetti umani e pratici: non sono infatti a rischio solo i lavori intellettuali, dato che già oggi esistono robot umanoidi sempre più avanzati in grado di fare lavori manuali, capaci di cambiarsi la batteria da soli per lavorare all’infinito, cucinare, pulire la casa e persino imitare le espressioni facciali umane, con tanto di pelle riscaldata per sembrare ancora più veri.

Il “Furto” dei Contenuti e la Crisi del Web

Con Salvatore Aranzulla abbiamo poi affrontato la crisi che sta colpendo chi produce contenuti sul web. L’IA di Google e di altri motori di ricerca ormai scandaglia la rete e fornisce riassunti diretti agli utenti tramite le cosiddette AI Overview, eliminando la necessità di cliccare sui link originali. Aranzulla stesso ha visto il traffico del suo storico sito ridursi a un quarto. Denuncia apertamente quello che definisce di fatto un “furto” di contenuti: l’IA legge, riassume e usa il lavoro altrui senza che i creatori percepiscano alcun guadagno.

Il pericolo imminente è che, senza gli introiti pubblicitari derivanti dalle visite, i siti di informazione spariscano, spostando gli inserzionisti direttamente sulle piattaforme di IA. Questo porta a implicazioni inquietanti, come la “cannibalizzazione” dell’IA: i modelli finiranno per studiare e acquisire informazioni prodotte da altre intelligenze artificiali, moltiplicando le “allucinazioni” e finendo per fornire risposte errate o obsolete.

Un Rischio per la Democrazia e la Qualità dell’Informazione

L’ulteriore rischio è per la democrazia e la qualità dell’informazione. Se i siti tradizionali non riescono a sopravvivere, chi controllerà l’esattezza dei contenuti?. Chi resterà in piedi sarà costretto a finanziarsi con attività editoriali pesantemente sponsorizzate (ad esempio recensioni pilotate per favorire determinati marchi di cellulari) inquinando i dati di partenza dell’IA.

Inoltre, se poche grandi aziende arriveranno a controllare l’informazione globale decidendo qual è “l’opinione giusta”, verrà meno la possibilità per gli utenti di confrontare alternative libere, minando le basi stesse della democrazia.

L’Esperimento: Come Difendersi e il “Ricatto” dei Motori di Ricerca

Sempre nell’ambito della collaborazione fornita a Le Iene come consulente tecnico forense, ho mostrato un test pratico su come possiamo difenderci provando a bloccare l’accesso delle IA ad alcuni siti di test inserendo specifiche restrizioni o file di blocco.

Nell’ambito del test, abbiamo pubblicato una notizia falsa – riguardante Filippo Roma in veste di calciatore professionista – e bloccato l’ingresso ai bot IA su quel sito.

Filippo Roma Calciatore per il servizio de Le Iene con Alessandro Sortino

I risultati sono interessanti: sebbene alcune IA come Perplexity rispettino il divieto e trovino “la porta chiusa”, bot come ChatGPT aggirano il blocco riassumendo frammenti di testo giustificandosi con presunti “limiti di copyright”, mentre altri come Claude lo ignorano completamente, riportando la notizia parola per parola.

Come ha evidenziato Salvatore Aranzulla nel pezzo, il rischio dei blocchi è che se vengono fatti male tagliano fuori anche i motori di ricerca normali, impedendo così sostanzialmente l’accesso al sito tranne che per chi ne digita direttamente l’indirizzo sulla barra del browser, cose che non fa praticamente nessuno.

Le Iene - Alessandro Sortino e il servizio TV sulla Intelligenza Artificiale

Il vero dramma per chi crea contenuti si trasforma quindi in un subdolo ricatto: se un editore decide di bloccare un’intelligenza artificiale legata a un motore di ricerca per non farsi cannibalizzare i dati, rischia di bloccare il motore di ricerca stesso, sparendo così per sempre da internet.

È una puntata che fa riflettere sul nostro futuro, non dobbiamo allarmarci ma gestire in tempo l’evoluzione veloce e radicale: per chi fosse interessato la puntata de Le Iene sull’Intelligenza Artificiale con Alessandro Sortino, Salvatore Aranzulla e Paolo Dal Checco è disponibile al seguente link sul sito Mediaset.

Intelligenza Artificiale – La visione dell’avvocatura torinese, Convegno a Torino

L’intelligenza artificiale e l’Avvocatura sono un binomio molto discusso, in particolare negli ultimi mesi durante i quali leggiamo notizie di atti che paiono essere stati predisposti con o dall’IA.

Gggi pomeriggio in Maxi Aula 1 del Tribunale di Torino se ne parlerà al convegno “Intelligenza Artificiale – La visione dell’avvocatura torinese“, organizzato da Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce e il gruppo Il Sole 24 Ore, parte del ciclo di incontri “Temi d’Impresa” – XII° incontro.

La direzione scientifica è dell’Avv. Riccardo Salomone, i saluti dell’Avv. Avv. Enrico Maggiora, Presidente Fondazione Fulvio Croce, la presentazione brevIArio sarà condotta dagli Avv.ti Alessio Chiabotto, Vittoria Diotallevi, Carlo Negro e Paolo Pisano – Commissione IA Ordine COA Torino.

Il Prof. Avv. Giovanni Maria Riccio – Professore Ordinario di Diritto Privato – Università di Salerno – terrà una relazione su AIAct: quadro normativo attuale.

Seguiranno gli interventi sugli aspetti tecnici con:

  • “La conservazione dei dati, l’autoapprendimento, i bias”, Dr. Paolo DAL CHECCO – Consulente Informatico Forense;
  • “Profili GDPR e aspetti deontologici”, Avv. Cristiano Michela – Consigliere Ordine Avvocati Torino;
  • “AI e responsabilità in ambiti specifici: l’utilizzo in campo giudiziario”, Prof. Avv. Prof. Avv. Marco Martorana – Professore a contratto in diritto della privacy – Universitas Mercatorum.

Conclude l’incontro la parte pratica, introdotta dal Dr. Paolo Roccia – Il Sole24 ORE – e un intervento sugli strumenti per i professionisti, tenuto dall’Avv. Alberto Bozzo – Formatore IlSole24ORE.

La locandina dell’evento su Intelligenza Artificiale e Avvocatura è disponibile e visionabile al seguente link.

Sulle tracce dell’hacker stalker di Noemi con Le Iene

Dopo l’hacker dell’autoscuola sono tornato a collaborare con Le Iene, come perito informatico forense, nel caso di Noemi, una ragazza di Monreale in provincia di Palermo, che da 7 mesi sta raccogliendo prove digitali degli episodi di stalking di cui sarebbe vittima ricevendo quotidianamente messaggi con minacce da parte d’ignoti.

Il servizio de Le Iene, condotto da Veronica Ruggeri, andato in onda in due puntate, la prima il 18 novembre 2025 e la seconda il 26 novembre 2025 si apre con uno scenario nel quale Noemi narra gli eventi di cyberstalking che avrebbe subito nel corso degli ultimi sette mesi, fatti di messaggi SMS o Instagram, chiamate anonime, email con allegati, movimenti sotto casa, luci sospette e persino potenziali telecamere che spiano la vita sua e della madre.

Paolo Dal Checco - Consulente Tecnico Forense per Le Iene nel servizio TV sull'Hacker di Monreale

Gli SMS paiono arrivare dallo stesso numero di telefono della ragazza, si possono quindi fare due ipotesi: spoofing (cioè invio di messaggi utilizzando come mittente il numero di qualcun altro) oppure provenienza degli SMS dallo stesso smartphone che li riceve.

I profili Instagram anonimi paiono essere stati creati e poi cancellati subito dopo le comunicazioni, quindi solo la Polizia Giudiziaria è in grado di ottenere informazioni, dall’esterno anche tramite tecniche OSINT non è possibile ricavare dati che possano essere utili a svelarne l’identità.

Paolo Dal Checco e Matteo Vinci - Forenser per Le Iene

Durante la seconda puntata, nella quale ho contribuito come tecnico informatico forense per Le Iene al fine di far luce sul mistero dello stalker, abbiamo proceduto all’esecuzione di copie forensi tramite software Oxygen Forensics, con varie modalità – inclusa la Full File System FFS tramite Checkm8 – al fine di poter successivamente analizzare i dati acquisiti in maniera forense.

Copia forense smartphone con Checkm8 e Oxygen Forensics

Prima di eseguire le copie forensi, insieme al collega Matteo Vinci – parte della società Forenser – abbiamo provveduto a generare il sysdiagnose degli iPhone e iPad, così da avere traccia dei crash log o bug report, utili per procedere con attività di spyhunting e rilevamento malware e spy software, per verificare l’eventualità che il telefono fosse controllato da remoto.

La gene

Copia forense di smartphone con Oxygen Forensics come consulenza informatica forense per Le Iene

La prima puntata del servizio de Le Iene sull’hacker che minaccia Noemi è visibile a questo link, mentre la seconda puntata – nella quale ho partecipato come consulente informatico forense per Le Iene per produrre copia forense e analisi finalizzata a verificare le attività di cyberstalking e identificarne il potenziale autore – è disponibile sul sito Mediaset nella sezione Le Iene al seguente link.

Analisi forense di pendrive USB e metadati Word per Le Iene

Martedì 4 novembre 2025 è andato in onda il servizio de Le Iene dove, come perito forense, ho aiutato la Iena Filippo Roma a trovare riferimenti a potenziali autori all’interno di una pendrive USB contenente un documento Word.

Il servizio de Le Iene parla di una questione nella quale non mi addentro, poiché mi è stato semplicemente chiesto se fosse possibile trovare l’autore, il proprietario o l’utilizzatore di una pendrive USB, in particolare basandomi su di un documento Microsoft Office Word in essa contenuto.

Consulente Informatico per Le Iene su analisi metadati pendrive USB

L’attività di perizia informatica è iniziata con la realizzazione di una copia forense della pendrive USB – così da cristallizzarne e preservarne il contenuto all’interno di una immagine forense con estensione EWF, in modo da poterla successivamente analizzare.

L’analisi forense svolta come perito informatico per Le Iene – in particolare per Filippo Roma e l’autore del servizio TV – è stata eseguita tramite il software X-Ways Forensics, con il quale ho eseguito carving, recupero dati e ricostruzione del filesystem, inclusi file cancellati e relativi metadati EXIF di immagini, OOXML di file Word e XMP di file PDF.

Le Iene - Paolo Dal Checco e analisi forense su metadati di documento Word

Il software XWF – X-Ways Forensics – permette a chi opera come consulente informatico forense di eseguire attività di analisi e perizia informatica su immagini forensi al fine di ricostruire file eliminati e categorizzare metadati ed evidenze digitali

Come contro-verifica – in ambito informatica forense è sempre importante l’attività di cross examination – ho utilizzato anche il noto software open source Exiftool, così da poter confermare le risultanze ottenute mediante il tool forense XWF e produrre quindi una valutazione circa l’attribuzione del file.

Paolo Dal Checco - Perito Informatico per Le Iene e analisi dei metadati file word con exiftool

Nella pendrive erano presenti ulteriori file di tipo “.Trashes”, “.TemporaryItems”, “.Spotlight-V100” con i subfolder “Store-V2” e all’interno i vari journal e index, ma in nessuno di tali artefatti erano contenute indicazioni circa l’attribuzione della pendrive o meglio, si sono trovati gli stessi riscontri presenti nel file Word oggetto di analisi.

Dal punto di vista informatico forense, la presenza di uno specifico nominativo nel campo “Creator/Author” o “Last Modified By/Last Saved By” non indica necessariamente l’autore del documento o dell’ultima modifica ma il nominativo con cui è stato configurato il software utilizzato per generare il documento Word.

In genere, quindi, quando si rileva un nominativo nel campo autore del documento o dell’ultima modifica al documento in un file Word – ma anche Excel o Powerpoint, oltre a PDF o eventuali file JPG, multimediali, etc… – possono verificarsi tre situazioni:

  1. Il nominativo presente nei dati EXIF/XMP/OOXML può effettivamente essere l’autore del documento;
  2. Lo user indicato nei metadati del file Word può essere quello con cui è stato configurato il sistema utilizzato per creare o modificare il file ma il file non è stato creato/modificato da tale soggetto;
  3. Lo username reperibile nei meta dati può essere stato inserito apposta nel file da terzi per forzare l’attribuzione di un file a un soggetto (es. per attribuirgli la creazione/modifica del file).

Ovviamente dall’analisi forense di un solo file non è possibile distinguere con una perizia informatica in quale casistica di quelle riportate sopra rientri, se non esaminando ulteriori elementi (es. altri file presenti sul dispositivo, percorsi/path del filesystem lasciati nei file, negli indici o nei dati temporanei, etc…) e quindi non si possono fare ulteriori valutazioni.

Proprio per questo motivo è importante procedere con la massima cautela quando si ricavano informazioni dai metadati dei file, valutando le possibili interpretazioni in base a ulteriori elementi, anche investigativi, che possano confermare o meno l’attendibilità dell’attribuzione.